1 CPC, il giudice non può aggiudicare a una parte più di quanto essa abbia domandato. Sostenere, come fa il reclamante, che “non ci si spiega come il giudice di prima istanza non li abbia presi in considerazione all’epoca della decisione di merito …” sottintendendo in tal modo un agire negligente del primo giudice altro non è che un maldestro tentativo di ribaltare sul magistrato le conseguenze delle proprie omissioni. Per i motivi già illustrati (sopra, consid. 4), una domanda di condono non soccorre a una tale omissione.