Vero è che il fallimento è stato dichiarato prima della decisione finale 24 novembre 2016. Il reclamante avrebbe quindi avuto la possibilità di postulare in quel contesto il beneficio del gratuito patrocinio, adducendo la propria precaria situazione finanziaria, ciò che, come rilevato dal Pretore aggiunto, egli non ha fatto. Va qui considerato che anche nell’ambito del gratuito patrocinio vale il principio attitatorio e, di conseguenza, in applicazione dell’art. 58 cpv. 1 CPC, il giudice non può aggiudicare a una parte più di quanto essa abbia domandato.