Ha poi rilevato che il richiedente non aveva documentato la sua situazione finanziaria, e men che meno aveva reso verosimile che questa non fosse suscettibile di un miglioramento nel corso degli anni a seguire, ritenuto che, in caso di proscioglimento dalle ipotesi di reato penale in essere a suo carico, egli avrebbe finanche potuto percepire un indennizzo rispettivamente riprendere un’attività professionale. Ha ancora costatato che, nonostante la concomitanza del procedimento penale e della causa civile, l’interessato non aveva a suo tempo postulato in quest’ultima l’ammissione al gratuito patrocinio. 6.