, n. 8 ad art. 112), esponendolo a un disagio talmente grave che escluderebbe a priori e per vari anni ogni minima prospettiva di miglioramento economico (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 112). La domanda di condono delle spese processuali ai sensi dell’art. 112 cpv. 1 CPC non deve però consentire alla parte di aggirare le condizioni restrittive poste per la concessione dell’assistenza giudiziaria, e quindi servire a rimediare alla reiezione o all’omissione di una siffatta richiesta né a correggerla (Urwyler/ Grütter, op. cit., n. 4 ad art. 112; sentenza della CEF 14.2017.46/47 del 26 giugno 2017; decisioni dell’Obergericht zurighese KD160001-O/U del 18 marzo 2016, consid.