Il condono esige la prova di uno stato d’indigenza permanente in senso stretto, che è dato se, prevedibilmente, la situazione finanziaria del richiedente - inclusi anche redditi e beni di cui potrebbe disporre in futuro - non permette di far fronte alle spese processuali entro il termine di prescrizione di 10 anni (Jenny, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 5 ad art. 112; Urwyler/Grütter, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, DIKE-Kommentar, 2a ed., 2016, n. 4 ad art. 112; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1 ad art. 112; Fischer, op. cit., n. 8 ad art. 112),