Il condono delle spese processuali (rinuncia definitiva all’incasso, integrale o parziale) giusta l’art. 112 CPC è possibile una volta chiusa la procedura, quindi dopo il passaggio in giudicato della decisione di merito, di un decreto d’archiviazione della causa o di altra decisione che pone fine al procedimento (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6602 e segg. [FF 2006 6602 segg.], pag. 6671), prima di allora potendosi semmai ipotizzare il gratuito patrocinio (Sterchi, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 2 ad art. 112). L’art. 112 cpv.