Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). 4. Il condono delle spese processuali (rinuncia definitiva all’incasso, integrale o parziale) giusta l’art. 112 CPC è possibile una volta chiusa la procedura, quindi dopo il passaggio in giudicato della decisione di merito, di un decreto d’archiviazione della causa o di altra decisione che pone fine al procedimento (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6602 e segg.