La decisione impugnata, notificata il 13 maggio 2019, è pervenuta al reclamante il successivo 15 maggio. Spedito il 24 maggio 2019, il reclamo è tempestivo e quindi, da questo punto di vista senz’altro ammissibile. 2. In sede di reclamo vige il divieto di nova sancito dall’art. 326 cpv. 1 CPC. Sicché i documenti a sostegno dello stato d’indigenza del reclamante (doc. D, E e F annessi al reclamo), prodotti per la prima volta innanzi a questa Camera, sono ammissibili limitatamente alla domanda di gratuito patrocinio per il presente procedimento. 3. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett.