La richiesta è stata trasmessa per competenza alla Pretura del Distretto di Bellinzona. C. Con decisione 10 maggio 2019 il Pretore aggiunto non ha ritenuto che i presupposti per applicare l’art. 112 CPC fossero in concreto adempiuti, e ha respinto l’istanza di condono di RE 1. D. Con reclamo 24 maggio 2019 RE 1 postula l’annullamento di questa decisione e il rinvio della causa alla Pretura per nuovo giudizio. Il reclamante chiede inoltre il riconoscimento del gratuito patrocinio in sede di reclamo, inclusa l’assistenza legale nella persona dell’avv. PA 1. Il reclamo non è stato notificato alle controparti. Considerando in diritto: