{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2019-11-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2019-49_2019-11-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=128953&nX40_KEY=4921660&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "65bd76a04e486786a275fbca33e2b8c8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2019.49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 11.11.2019 13.2019.49"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro reiezione di una domanda di condono delle spese processuali. Presupposti"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:12:40", "Checksum": "b4cf90ecfc85372713ea2836e4ca943e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 11.11.2019 13.2019.49\nRegesto:\nReclamo contro reiezione di una domanda di condono delle spese processuali. Presupposti\n\n\n8. Il reclamante rileva di avere introdotto la domanda di condono senza l’ausilio di un legale e che, per il tramite di una richiesta di interpello ai sensi dell’art. 56 CPC, il Pretore aggiunto avrebbe dovuto esigere che fosse, dandosi il caso, completata e corredata dei necessari giustificativi a sostegno della sua precaria situazione finanziaria. La critica è tuttavia inammissibile in difetto di un interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC; Trezzini, op. cit., n. 30 e nota 895 ad art. 56 [versione ebook al 1°maggio 2019 n. 32 e nota 1347 ad art. 56]; sentenza TF 5A_380/2016 del 15 settembre 2016 consid. 5.1). Già si è detto che il condono delle spese processuali giusta l’art. 112 CPC non è un diritto del richiedente, ma una mera facoltà del giudice (sopra, consid. 4). E, per quanto si è detto, nelle circostanze del caso concreto non vi sono motivi per ritenere che l’esito della domanda di condono sarebbe stato più favorevole al reclamante qualora il primo giudice avesse utilizzato lo strumento dell’interpello.\n9. Per i motivi esposti il reclamo è respinto, non potendosi rimproverare al primo giudice un manifestamente errato accertamento dei fatti né un’errata applicazione del diritto. Le spese processuali in sede di reclamo sono stabilite in fr. 300.– giusta l’art. 2 e 14 LTG e sono poste a carico del reclamante risultato qui soccombente (art. 106 CPC).\nLa richiesta di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo va respinta. A fronte di censure manifestamente infondate, immotivate rispettivamente inammissibili, il gravame non presentava sin dall’inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC).\n10. Il presente reclamo, richiamata per analogia la procedura sommaria, viene evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv.1 lett. b cifra 2 LOG).\nPer i quali motivi,\npronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo 24 maggio 2019 di RE 1 è respinto.\n2. L’istanza di gratuito patrocinio 24 maggio 2019 di RE 1 è respinta.\n3. Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico del reclamante.\n4. Notificazione:\n|\n|\n– .\n|\nComunicazione a:\n– Pretura del Distretto di Bellinzona;\n– Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona.\nPer la terza Camera civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nPoiché il valore di causa è di fr. 5'800.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)."}