{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2019-11-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2019-49_2019-11-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=128953&nX40_KEY=4921660&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "65bd76a04e486786a275fbca33e2b8c8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2019.49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 11.11.2019 13.2019.49"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro reiezione di una domanda di condono delle spese processuali. 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Presupposti\n\n\nIl condono esige la prova di uno stato d’indigenza permanente in senso stretto, che è dato se, prevedibilmente, la situazione finanziaria del richiedente - inclusi anche redditi e beni di cui potrebbe disporre in futuro - non permette di far fronte alle spese processuali entro il termine di prescrizione di 10 anni (Jenny, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 5 ad art. 112; Urwyler/Grütter, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, DIKE-Kommentar, 2a ed., 2016, n. 4 ad art. 112; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1 ad art. 112; Fischer, op. cit., n. 8 ad art. 112), esponendolo a un disagio talmente grave che escluderebbe a priori e per vari anni ogni minima prospettiva di miglioramento economico (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 112). La domanda di condono delle spese processuali ai sensi dell’art. 112 cpv. 1 CPC non deve però consentire alla parte di aggirare le condizioni restrittive poste per la concessione dell’assistenza giudiziaria, e quindi servire a rimediare alla reiezione o all’omissione di una siffatta richiesta né a correggerla (Urwyler/ Grütter, op. cit., n. 4 ad art. 112; sentenza della CEF 14.2017.46/47 del 26 giugno 2017; decisioni dell’Obergericht zurighese KD160001-O/U del 18 marzo 2016, consid. 3.3, e dell’Obergericht bernese ZK 11 72 EIC del 13 settembre 2011). Di fatto il richiedente non può risultare favorito rispetto a chi è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, assoggettato per legge all’obbligo di rimborso di 10 anni (art. 123 CPC).\n5. Il Pretore aggiunto ha anzitutto precisato che la messa a carico del convenuto, qui reclamante, delle spese processuali nell’ambito della decisione 24 novembre 2016 era la conseguenza della sua soccombenza, essendo egli stato condannato a versare alla parte attrice la somma di fr. 305'639.20 oltre accessori ritenuto che, diversamente da quanto egli sosteneva, la parte attrice non aveva mai abbandonato quel procedimento. Ha poi rilevato che il richiedente non aveva documentato la sua situazione finanziaria, e men che meno aveva reso verosimile che questa non fosse suscettibile di un miglioramento nel corso degli anni a seguire, ritenuto che, in caso di proscioglimento dalle ipotesi di reato penale in essere a suo carico, egli avrebbe finanche potuto percepire un indennizzo rispettivamente riprendere un’attività professionale. Ha ancora costatato che, nonostante la concomitanza del procedimento penale e della causa civile, l’interessato non aveva a suo tempo postulato in quest’ultima l’ammissione al gratuito patrocinio.\n6. Il reclamante evidenzia di avere presentato domanda di condono a causa della sua precaria situazione finanziaria e palese indigenza. Tale situazione è dovuta, oltre che all’assenza di fonti di reddito, al fallimento dichiarato a suo carico il 13 luglio 2016 per debiti di oltre 10 Milioni di Franchi. Pubblicato sul foglio ufficiale e sul FUSC, il fallimento era diventato di pubblico dominio unitamente alle vicissitudini penali di cui è stato oggetto. Questo “fallimento importante, a queste latitudini, con importi scoperti superiori alla decina di milioni di Franchi”, è alla base di una sua situazione finanziaria tanto critica da giustificare il condono delle spese processuali di cui è debitore. Malgrado che questi fatti fossero precedenti alla pronuncia della sentenza 24 novembre 2016, il Pretore aggiunto non ne avrebbe tenuto conto. Vero è che il fallimento è stato dichiarato prima della decisione finale 24 novembre 2016. Il reclamante avrebbe quindi avuto la possibilità di postulare in quel contesto il beneficio del gratuito patrocinio, adducendo la propria precaria situazione finanziaria, ciò che, come rilevato dal Pretore aggiunto, egli non ha fatto. Va qui considerato che anche nell’ambito del gratuito patrocinio vale il principio attitatorio e, di conseguenza, in applicazione dell’art. 58 cpv. 1 CPC, il giudice non può aggiudicare a una parte più di quanto essa abbia domandato. Sostenere, come fa il reclamante, che “non ci si spiega come il giudice di prima istanza non li abbia presi in considerazione all’epoca della decisione di merito …” sottintendendo in tal modo un agire negligente del primo giudice altro non è che un maldestro tentativo di ribaltare sul magistrato le conseguenze delle proprie omissioni. Per i motivi già illustrati (sopra, consid. 4), una domanda di condono non soccorre a una tale omissione. Poco importa che l’argomento pretorile sia stato evocato a titolo abbondanziale, un’impugnativa potendo unicamente essere accolta se le critiche e censure indirizzate contro tutte le alternative o sussidiarie motivazioni si rivelano fondate (DTF 138 III 728 consid. 3.4). Su questo punto il reclamo va così respinto in quanto manifestamente inconsistente.\n7. Il Pretore aggiunto ha respinto la domanda di condono in particolare perché non ha ritenuto di poter escludere che la situazione finanziaria del richiedente fosse suscettibile di migliorare nel corso degli anni, poiché nella misura in cui tutte le ipotesi di reato a suo carico fossero venute meno giacché inconsistenti -per tutta una serie di motivi che il reclamante ha avuto cura di dettagliare in ben 8 pagine, (doc. B) - dal procedimento penale ingiustificato egli avrebbe potuto trarre un adeguato indennizzo, rispettivamente reintegrarsi nella propria attività professionale. Sull’argomento principale così proposto il reclamante neppure ha speso una parola. In merito il reclamo, privo di motivazione è inammissibile."}