{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2019-11-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2019-49_2019-11-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=128953&nX40_KEY=4921660&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "65bd76a04e486786a275fbca33e2b8c8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2019.49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 11.11.2019 13.2019.49"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro reiezione di una domanda di condono delle spese processuali. 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OR.2014.38 promossa nei suoi confronti da\n|\n|\nCO 1 CO 2 composta da: CO 1 CO 3 CO 4 CO 5 CO 6\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\ne ora sul reclamo 24 maggio 2019 di RE 1 contro la decisione 10 maggio 2019 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua domanda di condono delle spese processuali;\nritenuto\nin fatto: A. In parziale accoglimento della petizione 13 ottobre 2014 di CO 1 e, quali membri della CO 2, di CO 1, CO 3, CO 4, CO 5 e CO 6, con sentenza 24 novembre 2016 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha condannato RE 1 a versare loro complessivi fr. 305'639.20 inclusi gli interessi moratori. A suo carico sono state altresì poste la tassa di giustizia di fr. 8'500.– e fr. 300.– di spese, oltre all’obbligo di rifondere alle parti attrici complessivi fr. 18'000.– a titolo di ripetibili (inc. n. OR.2014.38).\nB. Con istanza 20 marzo 2019 RE 1 ha chiesto il condono dell’importo di fr. 5'800.– di cui alla fattura 14 marzo 2019 emessa dall’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, che gli ingiungeva il pagamento del saldo - già dedotto l’anticipo di fr. 3'000.– delle parti attrici - delle spese processuali della citata decisione (sopra, consid. A). La richiesta è stata trasmessa per competenza alla Pretura del Distretto di Bellinzona.\nC. Con decisione 10 maggio 2019 il Pretore aggiunto non ha ritenuto che i presupposti per applicare l’art. 112 CPC fossero in concreto adempiuti, e ha respinto l’istanza di condono di RE 1.\nD. Con reclamo 24 maggio 2019 RE 1 postula l’annullamento di questa decisione e il rinvio della causa alla Pretura per nuovo giudizio. Il reclamante chiede inoltre il riconoscimento del gratuito patrocinio in sede di reclamo, inclusa l’assistenza legale nella persona dell’avv. PA 1.\nIl reclamo non è stato notificato alle controparti.\nConsiderando\nin diritto: 1. La decisione con cui il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza di condono è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni in applicazione degli art. 110, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC, richiamata per analogia la procedura sommaria (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 2 ad art. 112; Tappy, in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, CPC commenté, 2011, n. 15 ad art. 112; Fischer, in: Baker & McKenzie, ZPO, Stämpflis Handkommentar, 2010, n. 6 ad art. 112).\nLa decisione impugnata, notificata il 13 maggio 2019, è pervenuta al reclamante il successivo 15 maggio. Spedito il 24 maggio 2019, il reclamo è tempestivo e quindi, da questo punto di vista senz’altro ammissibile.\n2. In sede di reclamo vige il divieto di nova sancito dall’art. 326 cpv. 1 CPC. Sicché i documenti a sostegno dello stato d’indigenza del reclamante (doc. D, E e F annessi al reclamo), prodotti per la prima volta innanzi a questa Camera, sono ammissibili limitatamente alla domanda di gratuito patrocinio per il presente procedimento.\n3. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).\n4. Il condono delle spese processuali (rinuncia definitiva all’incasso, integrale o parziale) giusta l’art. 112 CPC è possibile una volta chiusa la procedura, quindi dopo il passaggio in giudicato della decisione di merito, di un decreto d’archiviazione della causa o di altra decisione che pone fine al procedimento (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6602 e segg. [FF 2006 6602 segg.], pag. 6671), prima di allora potendosi semmai ipotizzare il gratuito patrocinio (Sterchi, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 2 ad art. 112). L’art. 112 cpv. 1 CPC instaura soltanto una facoltà per il giudice (“Kann-Vorschrift”) e non un diritto del richiedente, ciò diversamente - appunto - dal diritto al gratuito patrocinio giusta l’art. 117 CPC (sentenza del Tribunale federale 5D_191/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 4.3.2; Sterchi, op. cit., n. 2 ad art. 112)."}