10'000.–) e già anticipate dai reclamanti qui soccombenti (art. 106 cpv. 1 CPC), restano a loro carico. Non si pone la questione delle ripetibili non essendo state chieste osservazioni. 9. Il reclamo, trattato in procedura sommaria (sopra, consid. 1), è evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG). Per i quali motivi, pronuncia: 1. Il reclamo 17 maggio 2019 di RE 1 e RE 2 è respinto. 2. La domanda di effetto sospensivo contenuta nel reclamo è priva d’oggetto. 3. Le spese processuali fissate in fr. 300.–, già anticipate dai reclamanti, restano a loro carico. 4. Notificazione (unitamente al reclamo 17 maggio 2019 alla controparte):