resistono qui alla critica - i reclamanti non hanno fatto sufficientemente chiarezza (sopra, consid. 5). 7. La richiesta di effetto sospensivo contenuta nel reclamo diventa priva d’oggetto a seguito della presente decisione. Proposta contro una decisione negativa, risultava comunque a priori inammissibile e non atta sospendere la procedura di divisione di primo grado a cui miravano i reclamanti (reclamo, pag. 2 ad 3). 8. Le spese processuali, fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–) e già anticipate dai reclamanti qui soccombenti (art. 106 cpv.