– circa di averi liquidi depositati presso l’esecutore testamentario), in ragione della quota parte complessiva pari al 50% che sarebbe poi stata loro riconosciuta (25% ciascuno) lo Stato non rischiava comunque di non ricuperare quanto eventualmente anticipato a titolo di oneri del procedimento (reclamo, pag. 6 ad F). Questo argomento attiene però e semmai il successivo onere di rifusione sancito dall’art. 123 CPC, ma non fa venir meno il preventivo obbligo per chi postula l’ottenimento del gratuito patrocinio di comprovare e documentare la propria situazione finanziaria, presupposto su cui appunto - alla luce degli argomenti addotti dal Pretore aggiunto e che, per quanto si è detto,