Ora la loro contestazione non soccorre a questa lacuna. Del prestito concesso loro dalla madre, rispettivamente dell’esistenza di un corrispondente loro debito a questo titolo nei di lei confronti, non v’è traccia agli atti. Motivo per cui la critica dei reclamanti di traduce di fatto in una soggettiva interpretazione del tenore letterale delle dichiarazioni rilasciate il 31 gennaio 2018 dalla madre e che essi oppongono ai motivi di diniego del gratuito patrocinio ritenuti dal primo giudice. Ma così proposta la critica non è costitutiva né di un accertamento manifestamente errato dei fatti a lui imputabile né di un errato accertamento del diritto.