I reclamanti non sembrano neppure considerare di avere evocato la concessione di un mutuo di denaro solo a fronte della richiesta di interpello del primo giudice, a ben vedere nemmeno d’obbligo (sopra, consid. 4.2). È poi in modo laconico e generico che a quel momento ne hanno evocato l’esistenza, invero senza nemmeno preoccuparsi di rendere verosimile quest’allegazione con elementi oggettivi di cui il Pretore aggiunto avrebbe poi potuto tenere conto per scostarsi dalle dichiarazioni della madre. Ora la loro contestazione non soccorre a questa lacuna.