Ha quindi ricordato che l’interpello del 17 aprile 2019 volutamente accennava all’audizione del 31 gennaio 2018 della madre dei reclamanti e al fatto che in quel contesto la stessa aveva appunto dichiarato che “non ho funto e non fungo da supporto ai miei figli in questa causa, ovvero non ho avuto contatti con il loro avvocato che sono loro ad aver assunto e sono loro che lo pagano”. Posto che nella risposta 2 maggio 2019 all’interpello i reclamanti avevano indicato di avere ricevuto il denaro in prestito dalla madre, il primo giudice ha ritenuto che su questi due fronti vi fosse una palese contraddizione che non consentiva di considerare né provata la tesi del prestito né illustrata in