ad art. 119]). 5. Il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza rilevando che i richiedenti non avevano reso verosimile che, come da essi sostenuto, era stata la di loro madre a finanziare la precedente causa e non, come invece sostenuto da quest’ultima, che le spese erano state sostenute dai reclamanti. E ciò malgrado il sollecito loro rivolto a documentare la provenienza del denaro utilizzato per pagare gli onorari versati al loro legale e le spese della pregressa vertenza.