, n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii). 4.2 Non vi è per contro un obbligo per il giudice di fissare alla parte assistita da un avvocato un termine suppletorio per migliorare un’istanza incompleta o poco chiara: