L’art. 326 cpv. 1 CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, precetto che resta di per sé valido anche nell’ambito della procedura di diniego del gratuito patrocinio (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 5 ad art. 121; Huber, DIKE - ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art. 121). Sicché, e a maggior ragione a fronte dell’esplicito invito ai reclamanti di voler comprovare la loro situazione finanziaria (sopra, consid. E), si rivelano a priori inammissibili i nuovi documenti prodotti per la prima volta in questa sede quali doc. C1 (pag. 2 segg.) e doc.