{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2019-09-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2019-47_2019-09-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=128703&nX40_KEY=4711007&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a0b63fab10a9d843f84aa4ff88305b8c"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["13.2019.47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 24.09.2019 13.2019.47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro decisione di diniego di gratuito patrocinio. 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I reclamanti non sembrano neppure considerare di avere evocato la concessione di un mutuo di denaro solo a fronte della richiesta di interpello del primo giudice, a ben vedere nemmeno d’obbligo (sopra, consid. 4.2). È poi in modo laconico e generico che a quel momento ne hanno evocato l’esistenza, invero senza nemmeno preoccuparsi di rendere verosimile quest’allegazione con elementi oggettivi di cui il Pretore aggiunto avrebbe poi potuto tenere conto per scostarsi dalle dichiarazioni della madre. Ora la loro contestazione non soccorre a questa lacuna. Del prestito concesso loro dalla madre, rispettivamente dell’esistenza di un corrispondente loro debito a questo titolo nei di lei confronti, non v’è traccia agli atti. Motivo per cui la critica dei reclamanti di traduce di fatto in una soggettiva interpretazione del tenore letterale delle dichiarazioni rilasciate il 31 gennaio 2018 dalla madre e che essi oppongono ai motivi di diniego del gratuito patrocinio ritenuti dal primo giudice. Ma così proposta la critica non è costitutiva né di un accertamento manifestamente errato dei fatti a lui imputabile né di un errato accertamento del diritto. Di qui la reiezione del reclamo con conseguente conferma della decisione impugnata.\n6. Lamentano ancora i reclamanti una situazione di manifesto arbitrio per il fatto che, se da una parte la successione si componeva di importanti attivi a cui non potevano accedere per finanziare la causa di divisione (e fra questi fr. 300'000.– circa di averi liquidi depositati presso l’esecutore testamentario), in ragione della quota parte complessiva pari al 50% che sarebbe poi stata loro riconosciuta (25% ciascuno) lo Stato non rischiava comunque di non ricuperare quanto eventualmente anticipato a titolo di oneri del procedimento (reclamo, pag. 6 ad F). Questo argomento attiene però e semmai il successivo onere di rifusione sancito dall’art. 123 CPC, ma non fa venir meno il preventivo obbligo per chi postula l’ottenimento del gratuito patrocinio di comprovare e documentare la propria situazione finanziaria, presupposto su cui appunto - alla luce degli argomenti addotti dal Pretore aggiunto e che, per quanto si è detto, resistono qui alla critica - i reclamanti non hanno fatto sufficientemente chiarezza (sopra, consid. 5).\n7. La richiesta di effetto sospensivo contenuta nel reclamo diventa priva d’oggetto a seguito della presente decisione. Proposta contro una decisione negativa, risultava comunque a priori inammissibile e non atta sospendere la procedura di divisione di primo grado a cui miravano i reclamanti (reclamo, pag. 2 ad 3).\n8. Le spese processuali, fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–) e già anticipate dai reclamanti qui soccombenti (art. 106 cpv. 1 CPC), restano a loro carico. Non si pone la questione delle ripetibili non essendo state chieste osservazioni.\n9. Il reclamo, trattato in procedura sommaria (sopra, consid. 1), è evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).\nPer i quali motivi,\npronuncia: 1. Il reclamo 17 maggio 2019 di RE 1 e RE 2 è respinto.\n2. La domanda di effetto sospensivo contenuta nel reclamo è priva d’oggetto.\n3. Le spese processuali fissate in fr. 300.–, già anticipate dai reclamanti, restano a loro carico.\n4. Notificazione (unitamente al reclamo 17 maggio 2019 alla controparte):\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.\nPer la terza Camera civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nContro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF."}