{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2019-09-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2019-47_2019-09-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=128703&nX40_KEY=4921658&nTrefferzeile=48&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a0b63fab10a9d843f84aa4ff88305b8c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2019.47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 24.09.2019 13.2019.47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro decisione di diniego di gratuito patrocinio. 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Non vi è l'obbligo di fissare alla parte assistita da un avvocato un termine suppletorio per migliorare un'istanza incompleta o poco chiara\n\n\n4.1 È considerato indigente chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 14 ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii).\n4.2 Non vi è per contro un obbligo per il giudice di fissare alla parte assistita da un avvocato un termine suppletorio per migliorare un’istanza incompleta o poco chiara: di conseguenza, se non fa sufficientemente fronte ai suoi oneri processuali, in mancanza di sufficiente specificazione oppure di prove volte a dimostrare la mancanza dei mezzi finanziari necessari l’istanza può essere respinta (sentenza del Tribunale federale 5A_549/2018 del 3 settembre 2018 consid. 4.2, 4A_44/2018 del 5 marzo 2018 consid. 5.3 con rinvii; Trezzini, op. cit., n. 19 ad art. 119 [versione ebook aggiornata al 1° maggio 2019, n. 20 seg. ad art. 119]).\n5. Il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza rilevando che i richiedenti non avevano reso verosimile che, come da essi sostenuto, era stata la di loro madre a finanziare la precedente causa e non, come invece sostenuto da quest’ultima, che le spese erano state sostenute dai reclamanti. E ciò malgrado il sollecito loro rivolto a documentare la provenienza del denaro utilizzato per pagare gli onorari versati al loro legale e le spese della pregressa vertenza. I reclamanti neppure avevano poi comprovato i loro fabbisogni come puntualmente richiesto dal Pretore aggiunto, limitandosi a dichiarare di tenere a sua disposizione i relativi giustificativi.\n5.1 I reclamanti lamentano un’errata applicazione dell’art. 117 CPC e un manifesto errato accertamento dei fatti. Sostengono di non disporre di mezzi propri per finanziare la causa di divisione ereditaria, e affermano che la madre li aiuta con i costi ordinari e garantisce loro un alloggio gratuito. Essi adducono di avere sostenuto i costi della precedente causa giudiziaria grazie all’aiuto finanziario ricevuto dalla madre, ma che ad oggi quest’ultima non era più disposta a farsi carico di ulteriori oneri in tal senso. A loro modo di vedere, che la madre avesse dichiarato che allora l’avvocato era pagato dai figli non escludeva affatto che il denaro fosse stato consegnato loro a titolo di prestito. Sicché da questo punto di vista non era ravvisabile alcuna contraddizione. Pacifica poi la quota ereditaria complessiva di loro spettanza pari al 50% dell’intera successione in attivo, lo Stato non correva nemmeno il rischio di non recuperare quanto anticipato a titolo di gratuito patrocinio.\n5.2 Il Pretore aggiunto ha evidenziato che al 31 gennaio 2018 i reclamanti avevano già pagato l’anticipo delle spese processuali di fr. 12'000.– e acconti per onorari di rappresentanza legale fino a concorrenza di fr. 12'918.75 (decisione impugnata, pag. 2 in basso). Ha quindi ricordato che l’interpello del 17 aprile 2019 volutamente accennava all’audizione del 31 gennaio 2018 della madre dei reclamanti e al fatto che in quel contesto la stessa aveva appunto dichiarato che “non ho funto e non fungo da supporto ai miei figli in questa causa, ovvero non ho avuto contatti con il loro avvocato che sono loro ad aver assunto e sono loro che lo pagano”. Posto che nella risposta 2 maggio 2019 all’interpello i reclamanti avevano indicato di avere ricevuto il denaro in prestito dalla madre, il primo giudice ha ritenuto che su questi due fronti vi fosse una palese contraddizione che non consentiva di considerare né provata la tesi del prestito né illustrata in modo chiaro e univoco la situazione finanziaria dei reclamanti. Di qui, pertanto, il mancato riconoscimento del gratuito patrocinio."}