{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2019-09-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2019-47_2019-09-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=128703&nX40_KEY=4921658&nTrefferzeile=48&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a0b63fab10a9d843f84aa4ff88305b8c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2019.47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 24.09.2019 13.2019.47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro decisione di diniego di gratuito patrocinio. 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Non vi è l'obbligo di fissare alla parte assistita da un avvocato un termine suppletorio per migliorare un'istanza incompleta o poco chiara\n\n|\n|\n|\n||||||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||||\n|\n|\n|||||||\n|\n|\n|||||||\n|\ncomposta del giudice: |\nWalser, presidente, |\n|\n||||||\n|\nvicecancelliera: |\nLocatelli |\nsedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OA.2019.1 (azione di divisione) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 31 gennaio 2019 da\n|\n|\nRE 1 RE 2\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\ne ora sul reclamo 17 maggio 2019 di RE 1 e RE 2 contro la decisione 6 maggio 2019 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la loro istanza di gratuito patrocinio datata 16 aprile 2019;\nritenuto\nin fatto: A. RE 1 e RE 2 (succeduti al padre premorto __________), in qualità di nipoti da una parte, e CO 1, in qualità di figlio dall’altra, sono gli unici eredi di __________ (1935) deceduta a __________ il 28 ottobre 2013. Litigiose fra le parti sono le rispettive pertinenze e spettanze ereditarie in seno alla successione della defunta.\nB. Previa procedura di conciliazione, il 12 dicembre 2016 RE 1 e RE 2 hanno convenuto in giudizio CO 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna con un’azione di riduzione, respinta dal Pretore aggiunto con decisione 4 settembre 2018 (inc. n. OR.2016.34: doc. rich. II).\nC. Ottenuta l’autorizzazione ad agire, con petizione 31 gennaio 2019 introdotta davanti alla medesima Pretura, RE 1 e RE 2 hanno nuovamente convenuto in giudizio CO 1 chiedendo la divisione della successione fu __________.\nIn via cautelare hanno postulato il finanziamento della causa con gli averi della successione, da computare quali acconti sulla loro quota successoria, autorizzando l’esecutore testamentario __________ a pagare gli anticipi spese a loro carico inclusa l’indennità per ripetibili di fr. 26'000.– riconosciuta al convenuto in esito alla precedente vertenza giudiziaria (sopra, consid. B). Il Pretore aggiunto ha respinto questa loro richiesta con decisione 28 marzo 2019.\nD. Nel frattempo, con istanza 20 febbraio 2019 CO 1 ha chiesto la condanna - in solido - di RE 1 e RE 2 al pagamento di una cauzione per ripetibili di fr. 40'000.– e fino ad allora la sospensione della causa giudiziaria.\nE. Il 16 aprile 2019 RE 1 e RE 2 hanno postulato l’ammissione al gratuito patrocinio con effetto dal 31 gennaio 2019, inclusa l’assistenza legale dell’avv. __________. Con ordinanza 17 aprile 2019, richiamato l’art. 56 CPC, il Pretore aggiunto ha chiesto loro di completare e documentare la domanda di gratuito patrocinio. La presa di posizione dei richiedenti è poi seguita il 2 maggio 2019.\nF. Con decisione 6 maggio 2019 il Pretore aggiunto ha negato il gratuito patrocinio agli interessati, i quali non avevano illustrato in modo chiaro, completo e univoco la loro situazione finanziaria malgrado egli lo avesse espressamente richiesto.\nG. Con reclamo 17 maggio 2019 RE 1 e RE 2 chiedono la riforma di questa decisione nel senso di annullarla ed accogliere la loro istanza di gratuito patrocinio 16 aprile 2019.\nLa controparte non è stata invitata a presentare osservazioni al reclamo.\nIl 29 giugno 2019 l’avv. PA 3 ha assunto il patrocinio degli attori in sostituzione dell’avv. __________.\nConsiderando\nin diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.\nLa decisione impugnata, notificata il 6 maggio 2019, è pervenuta ai reclamanti l’indomani (estratto “Tracciamento degli invii” 21 maggio 2019). Spedito venerdì 17 maggio 2019 (timbro sulla busta d’invio originale), il gravame è così tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.\n2. L’art. 326 cpv. 1 CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, precetto che resta di per sé valido anche nell’ambito della procedura di diniego del gratuito patrocinio (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 5 ad art. 121; Huber, DIKE - ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art. 121). Sicché, e a maggior ragione a fronte dell’esplicito invito ai reclamanti di voler comprovare la loro situazione finanziaria (sopra, consid. E), si rivelano a priori inammissibili i nuovi documenti prodotti per la prima volta in questa sede quali doc. C1 (pag. 2 segg.) e doc. C2 (pag. 2 segg.).\n3. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).\n4. Per l’art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3)."}