Certo, l’indennità per ripetibili che egli ha riconosciuto alle convenute __________ Sagl e __________ SA - dismesse dalla lite previo ritiro della causa nei loro confronti (sopra, consid. A) - con decreto di stralcio 23 maggio 2018 era intesa remunerare, “tenuto conto delle difficoltà della lite e degli atti di causa sin qui svolti” (act. XXI), un dispendio di tempo di 10 ore di lavoro ciascuna che alla tariffa oraria di fr. 300.–/l’ora (IVA compresa), per complessivi fr. 3'400.–. Ma nella procedura di conciliazione (e non “per la procedura di conciliazione”: Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 113), non si assegnano importi a titolo di ripetibili (art. 113 cpv. 1 prima frase CPC;