{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2019-09-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2019-42_2019-09-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=128702&nX40_KEY=4921603&nTrefferzeile=4&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0074f80e124687eb41fcc3274777775f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2019.42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 16.09.2019 13.2019.42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale del patrocinatore d'ufficio. Interesse degno di protezione del patrocinato, al beneficio del gratuito patrocinio, a proporre reclamo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:35:47", "Checksum": "47a55f21e8cb77bdb2366d1504926a96", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 16.09.2019 13.2019.42\nRegesto:\nReclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale del patrocinatore d'ufficio. Interesse degno di protezione del patrocinato, al beneficio del gratuito patrocinio, a proporre reclamo\n\n\n3.2 Invano lamenta il reclamante che, alla luce della complessità della fattispecie, l’esame della vertenza e l’allestimento del memoriale di risposta di ben 22 pagine avevano richiesto almeno 9 ore di lavoro, imputando quindi al Pretore un manifestamente errato accertamento dei fatti per le sole 4 ore di lavoro riconosciute a titolo di prestazioni legali svolte tra il 21 marzo 2017 e il 29 novembre 2017, ovvero prima della presentazione dell’istanza di gratuito patrocinio (reclamo, pag. 2 n. 2). Di principio il beneficio del gratuito patrocinio si estende agli atti processuali eseguiti dall’introduzione dell’istanza, incluso quelli necessari alla stesura e preparazione per allestire il relativo allegato che l’accompagna (Trezzini, op. cit., n. 35 seg. ad art. 119 [versione ebook al 1° maggio 2019, n. 37 seg. ad art. 119]). Vero è che tra il 4 ottobre 2017 e il 29 novembre 2017 il dettaglio della nota professionale conteggia complessivi 570 minuti, ovvero 9.5 ore di lavoro dedicate al progetto di risposta 11 dicembre 2017 (act. IV; distinta spese annessa alla parcella legale intermedia, pag. 2). È però altresì vero che alla pregressa procedura di conciliazione i legali del reclamante hanno destinato ben 745 minuti di lavoro, pari a 12,4 ore (distinta spese annessa alla parcella legale intermedia, pag. 1 seg.). Ora, in difetto di una contestuale istanza di gratuito patrocinio per la conciliazione, il Pretore ha escluso la possibilità di poter riconoscere alcunché a questo titolo (decisione impugnata, pag. 2 in alto), questione che non è contestata. Resta il fatto che le testé menzionate 12,4 ore di lavoro hanno senz’altro già comportato l’esame giuridico della vertenza da parte dei legali, contestualizzata appunto dall’istanza di conciliazione, ciò di cui dà peraltro atto lo stesso reclamante (reclamo, pag. 4 n. 4). E l’allestimento della risposta deve tener conto anche di questo. A maggior ragione se - come lo stesso reclamante ha premura di rilevare (reclamo, pag. 3 n. 2) - pur fatturando il dispendio di tempo di uno solo di loro, dell’intera fattispecie si sono finanche occupati ben due legali. In merito al patrocinio da parte di due legali va qui rilevato che, comunque sia, per patrocinare convenientemente il convenuto, entrambi i legali devono non solo conoscere l’incarto, ma anche quanto fatto dal collega, ciò che causa un maggiore dispendio di tempo che non rientra nelle prestazioni coperte dal gratuito patrocinio.\n3.3 Invero poi, la stima operata dal Pretore delle citate 4 ore di lavoro non è neppure costitutiva di una disparità di trattamento (reclamo, pag. 3 n. 3). Certo, l’indennità per ripetibili che egli ha riconosciuto alle convenute __________ Sagl e __________ SA - dismesse dalla lite previo ritiro della causa nei loro confronti (sopra, consid. A) - con decreto di stralcio 23 maggio 2018 era intesa remunerare, “tenuto conto delle difficoltà della lite e degli atti di causa sin qui svolti” (act. XXI), un dispendio di tempo di 10 ore di lavoro ciascuna che alla tariffa oraria di fr. 300.–/l’ora (IVA compresa), per complessivi fr. 3'400.–. Ma nella procedura di conciliazione (e non “per la procedura di conciliazione”: Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 113), non si assegnano importi a titolo di ripetibili (art. 113 cpv. 1 prima frase CPC; cfr. anche doc. U pag. 2). Sicché, il lavoro svolto a questo titolo dai patrocinatori di quelle convenute non lo si poteva riconoscere che in sede di merito. E tutto sommato 10 ore di lavoro rappresentano un tempo sufficientemente adeguato non solo - come lascia intendere il reclamante (reclamo, pag. 3 n. 3) - per allestire la risposta, bensì anche a per curare la procedura di conciliazione ed esaminare la fattispecie, prestazioni che - come spiegato (sopra, consid. 3.2) - non sono incluse nell’indennità riconosciuta ai legali del reclamante poiché in quel contesto il gratuito patrocinio non era stato richiesto.\n3.4 Infine, posta l’adeguatezza delle 4 ore di lavoro per il 2017 e quindi dell’onorario di fr. 720.– (tariffa oraria di fr. 180.–/l’ora), le spese riconoscibili assommano a fr. 72.– in applicazione del tasso percentuale del 10% previsto dall’art. 6 cpv. 1 del Regolamento del 19 dicembre 2007 sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili.\n4. Le spese processuali in sede di reclamo sono stabilite in fr. 200.– giusta l’art. 2 e 14 LTG e sono poste a carico del reclamante risultato qui soccombente (art. 106 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, non essendo state raccolte osservazioni al reclamo.\nLa richiesta di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo va respinta. Stante il presente giudizio di inammissibilità, il gravame non presentava sin dall’inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC).\n5. Controversa non essendo una questione di principio o di importanza rilevante, richiamata anche la procedura sommaria (sopra, consid. 1.2), il reclamo viene evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 e 3 LOG).\nPer i quali motivi,\npronuncia: 1. Il reclamo 8 maggio 2019 di RE 1 è inammissibile.\n2. L’istanza di gratuito patrocinio 8 maggio 2019 di RE 1 è respinta.\n3. Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 200.–, sono poste a carico del reclamante.\n4. Notificazione (unitamente al reclamo 8 maggio 2019 ad _____):\n|\n|\n– ; – .\n|\nComunicazione:\n– alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord;\n– ;\n– ;\n– .\nPer la terza Camera civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}