Le spese processuali in sede di reclamo sono stabilite in fr. 200.– giusta l’art. 2 e 14 LTG e sono poste a carico del reclamante risultato qui soccombente (art. 106 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, non essendo state raccolte osservazioni al reclamo. La richiesta di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo va respinta. Stante il presente giudizio di inammissibilità, il gravame non presentava sin dall’inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC). 5. Controversa non essendo una questione di principio o di importanza rilevante, richiamata anche la procedura sommaria (sopra, consid.