E, con ciò, per lui non si ravvisa alcun giovamento e/o vantaggio. Invero, a ben vedere, egli neppure tenta di spiegare in cosa questi potrebbero consistere. Motivo per cui, in mancanza di un interesse, il gravame è inammissibile. 2.2 Giova qui peraltro soggiungere che il mancato integrale riconoscimento dell’onorario esposto dal patrocinatore non lo legittima a esigere dal proprio cliente al beneficio del gratuito patrocinio un’indennità complementare a quella ricevuta dallo Stato, intesa appunto a coprire l’intero mandato, dal principio alla fine (Trezzini, op. cit., n. 21 ad art. 122 [versione ebook al 1° maggio 2019, n. 22 ad art. 122]).