{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2019-09-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2019-41_2019-09-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=128701&nX40_KEY=4921603&nTrefferzeile=5&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "38a6bc0223c21ed7d4541c2bed685485"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2019.41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 16.09.2019 13.2019.41"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale del patrocinatore d'ufficio. 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Quand’anche introdotto con l’assistenza di ben due legali (sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.2), il gravame deve considerarsi tempestivo e quindi, da questo punto di vista, ammissibile.\n2. Per l’art. 59 CPC il giudice entra nel merito di un’azione o di una istanza se sono dati i presupposti processuali, fra cui l’interesse degno di protezione dell’attore o istante (cpv. 2 lett. a), rispettivamente dell’appellante o reclamante (Verda Chiocchetti, op. cit., n. 49 ad “Osservazioni preliminari agli Art. 308-334”). La persona posta al beneficio del gratuito patrocinio può ricorrere contro la decisione di tassazione di note professionali emesse dal proprio patrocinatore se lesa direttamente nei suoi legittimi interessi giuridici e di fatto (III CCA inc. n. 13.2012.35 del 18 giugno 2012 consid. 5, inc. n. 13.2011.30 del 22 giugno 2011 consid. 5, inc. n. 13.2011.16 del 27 aprile 2011 consid. 6, tutte con i rinvii). Lesa nei suoi legittimi interessi non è la persona toccata nella sua posizione giuridica, ma quella pregiudicata nelle sue spettanze di natura economica, ideale o morale (Verda Chiocchetti, op. cit., n. 52 ad “Osservazioni preliminari agli Art. 308-334”). E ciò è in linea di massima il caso nella misura in cui la persona beneficiaria potrà poi essere chiamata a rifondere quanto lo Stato ha corrisposto al patrocinatore (art. 123 CPC).\n2.1 Ora, il reclamo in esame è (appunto) stato presentato a nome e per conto di RE 1. A comprova di ciò non vi è soltanto l’intestazione del gravame medesimo (reclamo, pag. 1), bensì anche la contestuale sua richiesta di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo. Ciò posto, il reclamante chiede in concreto di riformare il dispositivo n. 1 del giudizio impugnato nel senso di aumentare a fr. 6'218.30 l’onorario intermedio complessivo di fr. 4'794.85 stabilito dal Pretore per la procedura di merito a titolo di indennità in regime di gratuito patrocinio: in particolare egli chiede che a questo titolo per il 2017 siano riconosciute 9.5 ore di lavoro per una corrispondente indennità di complessivi fr. 2'278.80 (fr. 1'710.– di onorario, fr. 400.– di spese e fr. 168.80 di IVA), in luogo delle 4 ore di lavoro riconosciute dal Pretore e che si traducevano in una retribuzione di fr. 855.35 (fr. 720.– di onorario, fr. 72.– di spese e fr. 63.35 di IVA). Egli non specifica però quale sarebbe il suo interesse economico, materiale o ideale toccato dalla relativa decisione, limitandosi a contestare la deduzione effettuata dal Pretore e il margine di apprezzamento di cui questi ha fatto uso, senza spendere una parola sui vantaggi ch’egli potrebbe trarre dall’accoglimento del reclamo. Se non che, stante l’obbligo di rifusione verso lo Stato (art. 123 CPC), ove il reclamo fosse accolto, il reclamante si troverebbe qui confrontato con un onere maggiore rispetto a quello accertato nella decisione qui impugnata (art. 123 cpv. 1 CPC). E, con ciò, per lui non si ravvisa alcun giovamento e/o vantaggio. Invero, a ben vedere, egli neppure tenta di spiegare in cosa questi potrebbero consistere. Motivo per cui, in mancanza di un interesse, il gravame è inammissibile.\n2.2 Giova qui peraltro soggiungere che il mancato integrale riconoscimento dell’onorario esposto dal patrocinatore non lo legittima a esigere dal proprio cliente al beneficio del gratuito patrocinio un’indennità complementare a quella ricevuta dallo Stato, intesa appunto a coprire l’intero mandato, dal principio alla fine (Trezzini, op. cit., n. 21 ad art. 122 [versione ebook al 1° maggio 2019, n. 22 ad art. 122]). Sicché, non potendo il cliente difendere interessi di terzi, spettava semmai allo stesso legale insorgere contro la relativa decisione di tassazione censurando l’insufficiente remunerazione riconosciutagli (III CCA inc. n. 13.2011.30 del 22 giugno 2011 consid. 5.2, inc. n. 13.2011.16 del 27 aprile 2011 consid. 6; Trezzini, op. cit., n. 23 ad art. 122 [versione ebook al 1° maggio 2019, n. 24 ad art. 122]).\n3. A titolo abbondanziale il reclamo non sarebbe comunque risultato fondato.\n3.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in tema di tassazione delle note d’onorario dei patrocinatori operanti in regime di assistenza giudiziaria, l’istanza superiore esamina l’apprezza- mento dell’istanza inferiore con riserbo e interviene unicamente quando quest’ultima non ha onorato prestazioni che rientrano nelle incombenze del difensore d’ufficio e l’indennità non è rapportata in modo ragionevole al servizio prestato dall’avvocato (DTF 122 I 1 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 6B_951/ 2013 del 27 marzo 2014 consid. 4.2, 6B_109/ 2010 del 22 febbraio 2011 consid. 3.3, 6B_136/2009 del 12 maggio 2009 consid. 2.2). E, per quanto si dirà di seguito, una siffatta eventualità è da escludere nel caso che qui ci occupa."}