{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2019-09-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2019-41_2019-09-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=128701&nX40_KEY=4921603&nTrefferzeile=5&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "38a6bc0223c21ed7d4541c2bed685485"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2019.41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 16.09.2019 13.2019.41"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale del patrocinatore d'ufficio. 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OR.2017.17 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 12 settembre 2017 da\n|\n|\nCO 1 CO 2\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nRE 1 |\ne ora sul reclamo 8 maggio 2019 di RE 1 contro la decisione 19 aprile 2019 con cui il Pretore ha tassato la nota professionale intermedia dei suoi legali avv. PA 1 e avv. __________ datata 18 dicembre 2018;\nritenuto\nin fatto: A. Ottenuta l’autorizzazione ad agire 6 settembre 2017, con petizione 12 settembre 2017 introdotta innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord i coniugi CO 1 e CO 2 hanno convenuto in giudizio PI 1, __________ Sagl, RE 1, PI 2 e __________ SA ritenendoli responsabili in solido del danno conseguente il franamento di terreno del 13/14 ottobre 2016 che ha riguardato un fondo di loro proprietà, contestualmente alla costruzione di un edificio abitativo. Tutte le parti ne hanno chiesto la reiezione con rispettivi memoriali di risposta.\nCon decisione 23 maggio 2018 il Pretore, su richiesta degli attori, ha stralciato la causa per quanto rivolta nei confronti di __________ Sagl e di __________ SA. La procedura ha per contro continuato il suo corso nei confronti delle altre parti convenute.\nB. Con il suo memoriale di risposta 11 dicembre 2017 RE 1 ha postulato il riconoscimento del gratuito patrocinio per la causa in esame. Con decisione 12 settembre 2018 il Pretore ha accolto la sua richiesta concedendogli quindi il beneficio del gratuito patrocinio, inclusa l’assistenza legale contemporanea dell’avv. PA 1 e dell’avv. __________, limitatamente all’attività adeguata remunerabile.\nC. Il 18 dicembre 2018 l’avv. PA 1 e l’avv. __________ hanno trasmesso alla Pretura la loro nota professionale intermedia con l’invito a procedere alla tassazione di rito, esponendo una remunerazione complessiva di fr. 9'110.35 comprensiva di fr. 5'046.62 di onorario, spese e IVA per prestazioni e attività legali svolte nel 2017 e fr. 3'923.73 di onorario, spese e IVA per quelle dell’anno 2018, oltre a fr. 140.– di trasferte.\nD. Con decisione 19 aprile 2019 il Pretore ha tassato la citata nota professionale, riconoscendo una retribuzione di fr. 4'794.85, di cui fr. 855.35 di onorario, spese e IVA per il 2017, fr. 3'909.50 di onorario, spese e IVA per il 2018, e fr. 30.– di trasferta.\nE. Con reclamo 8 maggio 2019 RE 1 insorge contro la citata tassazione e ne chiede la riforma nel senso di riconoscere una retribuzione totale di fr. 6'218.30, e meglio che l’indennità per l’anno 2017 sia aumentata a complessivi fr. 2'278.80 di cui fr. 1'710.– di onorario, fr. 400.– di spese e fr. 168.80 di IVA, e che l’indennità per l’anno 2018 sia riconfermata come stabilito dal Pretore. RE 1 postula la concessione del gratuito patrocinio, inclusa la rappresentanza del suo legale, anche nella procedura di reclamo.\nNon sono state raccolte osservazioni al reclamo.\nConsiderando\nin diritto: 1. La decisione sulla remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza TF 5 aprile 2019 4D_37/2018 consid. 11 con rinvii).\n1.1 Trattandosi nondimeno di spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC (Huber, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 27 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti, Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC [versione ebook al 1° maggio 2019, n. 24 ad art. 122]; Verda Chiocchetti, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti, Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione ebook al 1° maggio 2019, n. 44 ad art. 319]). In quanto reclamo in materia di spese, diversamente da quanto disposto dall’art. 48 lett. b cifra 7a LOG, dello stesso se ne occupa la terza Camera civile del Tribunale d’appello in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.\n1.2 Per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC (Trezzini, op. cit., n. 23 ad art. 122 [versione ebook al 1° maggio 2019, n. 24 ad art. 122]; sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1) - la legge non prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC sarebbe quello di dieci giorni previsto per la procedura sommaria (art. 321 cpv. 2 CPC), ovvero quella valida in regime di gratuito patrocinio. Nondimeno in calce alla decisione impugnata è stato indicato un termine di 30 giorni per inoltrare reclamo (decisione impugnata, pag. 3 in calce) che, in virtù del principio della buona fede, è qui determinante."}