Non si assegnano ripetibili alla controparte che, rimettendosi al giudizio di questa Camera, non ha resistito al reclamo. 10. Il reclamo, stante il giudizio di inammissibilità e, comunque sia, non ponendo questioni di principio, può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 e lett. b cifra 3 LOG). Per i quali motivi, pronuncia: 1. Il reclamo 6 maggio 2019 di RE 1 è inammissibile. 2. Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 250.– e già anticipate dal reclamante, restano a suo carico. Non si assegnano ripetibili. 3. Notificazione: | | – ; – . | Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.