ad art. 126). 8.2 Ciò posto, in un contesto che ancora impone oggettivi chiarimenti pregiudiziali per la definizione dell’eventuale contributo alimentare alla convenuta dopo il divorzio - segnatamente il grado d’invalidità dal 1° settembre 2016 in poi e il nuovo conteggio retroattivo e futuro delle relative rendite di primo e secondo pilastro (sopra, consid. C e 6.3) - la decisione del primo giudice di attendere le conclusioni dell’Ufficio di assicurazione invalidità troverebbe comunque spiegazione in un’ottica di opportunità, senza cadere in un eccesso o abuso dell’ampio margine di apprezzamento di cui dispone.