Nella misura in cui si muove nel solco di quella decisione, non si può rimproverargli una ritardata giustizia. 8. A mero titolo aggiuntivo si rileva che il reclamante non otterrebbe causa vinta nemmeno laddove, tenuto conto dei soli effetti della decisione ordinatoria processuale qui impugnata, la si volesse equiparare ad una decisione di sospensione ai sensi dell’art. 126 cpv. 1 CPC, censurabile anch’essa con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello entro il termine di dieci giorni in applicazione degli art. 126 cpv. 2, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG, per applicazione errata del diritto (art. 320 CPC lett.