In concreto il reclamante non contesta il principio secondo cui per stabilire nuovamente l’eventuale contributo alimentare dovuto alla parte convenuta dopo il divorzio, il Pretore ha da tenere conto dell’ammontare delle prestazioni pensionistiche delle parti (reclamo, pag. 3 n. 1) e quindi, all’evidenza, anche della rendita d’invalidità di primo e di secondo pilastro su cui la stessa potrà contare. È poi pacifico che, a seguito della decisione con cui il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha rinviato l’incarto all’Ufficio AI per accertamenti (sopra, consid. C), il grado di invalidità della parte convenuta non è ancora accertato.