Di qui l’invito all’interessata di produrre non appena disponibile la nuova decisione di quell’Ufficio e, subito dopo, dei documenti attestanti le rendite di primo e di secondo pilastro che le spettano. 7.3 In concreto il reclamante non contesta il principio secondo cui per stabilire nuovamente l’eventuale contributo alimentare dovuto alla parte convenuta dopo il divorzio, il Pretore ha da tenere conto dell’ammontare delle prestazioni pensionistiche delle parti (reclamo, pag. 3 n. 1) e quindi, all’evidenza, anche della rendita d’invalidità di primo e di secondo pilastro su cui la stessa potrà contare.