Se non che, a seguito della decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il grado d’invalidità della convenuta, da cui dipendeva il diritto a quelle rendite, non era ancora stato definito. Non potendo fare affidamento su mere previsioni fini a sé stesse, occorre dunque attendere la nuova decisione dell’Ufficio AI che deve procedere alle valutazioni di sua competenza, premessa per poter poi chiedere i documenti attestanti le rendite di primo e secondo pilastro. Di qui l’invito all’interessata di produrre non appena disponibile la nuova decisione di quell’Ufficio e, subito dopo, dei documenti attestanti le rendite di primo e di secondo pilastro che le spettano.