Il reclamante sostiene che il provvedimento impugnato è costitutivo di una denegata e ritardata giustizia perché ha l’effetto di procrastinare ingiustificatamente la sentenza finale di divorzio, rilevando che la causa iniziata nel 2004, che vi è una prima sentenza di divorzio del 2013 e di una decisione di rinvio al Pretore per nuovo giudizio emessa nel 2015. 7.1 L’obbligo di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole, consacrato dall’art. 29 cpv. 1 Cost., impone all’autorità competente di statuire entro un termine giustificato dalla natura del litigio e dall’insieme delle circostanze.