Il reclamante si pretende poi pregiudicato in modo difficilmente riparabile, in quanto la decisione impugnata procrastina l’emissione della decisione finale e impedisce sostanzialmente la suddivisione dell’avere di previdenza del secondo pilastro tra i coniugi, impedendogli quindi di disporre liberamente dell’avere di libero passaggio, in particolare di reinvestirlo nell’acquisto di un nuovo appartamento. Se non che, virtuali e ipotetici interessi economici esulano a priori da un concetto di pregiudizio concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo, non riparabile da una sentenza finale favorevole al reclamante.