Ciò esclude a priori un’ipotesi di pregiudizio difficilmente riparabile. 6.2 Il reclamante si pretende poi pregiudicato in modo difficilmente riparabile, in quanto la decisione impugnata procrastina l’emissione della decisione finale e impedisce sostanzialmente la suddivisione dell’avere di previdenza del secondo pilastro tra i coniugi, impedendogli quindi di disporre liberamente dell’avere di libero passaggio, in particolare di reinvestirlo nell’acquisto di un nuovo appartamento.