Nondimeno, la rendita di primo e secondo pilastro dipendono dal grado di invalidità ancora sub iudice innanzi all’Ufficio AI. E, alla stessa stregua, è da questo medesimo contesto che dipende anche un eventuale diritto alla rendita completiva per il figlio laddove, sotto il profilo del diritto delle assicurazioni sociali, i presupposti per un siffatto riconoscimento fossero adempiuti. Ciò esclude a priori un’ipotesi di pregiudizio difficilmente riparabile.