RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c). 5.2 Il giudice deve essere libero di assumere le prove che ritiene necessarie, di adottare secondo il suo libero apprezzamento le misure più opportune affinché l’assunzione delle prove non ecceda i bisogni di causa, e di organizzare l’istruttoria. Nell’esame della rilevanza delle prove e nell’organizzazione della loro assunzione egli gode di un ampio potere di apprezzamento, e l’istanza di ricorso non può sostituirvi il proprio apprezzamento, ma intervenire soltanto in caso di abuso o eccesso.