a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre nei casi non espressamente previsti dalla legge - quale è la decisione in materia di prove in genere e, in particolare, quella di ammissibilità di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 229 CPC - il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2). Dev’essere un rischio concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole.