Ne discende che la trattazione dello stesso sarebbe di competenza della prima Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lettera a cifra 8 LOG) e non della terza Camera civile, che tuttavia se ne occupa in applicazione dell’art. 48 lettera c cifra 2 LOG. 4. Il reclamo per ritardata giustizia giusta l’art. 319 lettera c CPC non è soggetto a termini e può essere inoltrato in ogni momento, a parte nei casi dove il ritardo sia dovuto a una decisione formale del primo giudice, nel qual caso occorre impugnare tale decisione entro i termini dell’art. 321 CPC (DTF 138 III 706 consid. 2.1). 4.1 La decisione impugnata è pervenuta al reclamante il giorno 26 aprile 2019.