Seppure all’origine del preteso diniego di giustizia v’è una decisione ordinatoria processuale, il reclamo è quindi fondato sull’art. 319 lettera c CPC. Ne discende che la trattazione dello stesso sarebbe di competenza della prima Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lettera a cifra 8 LOG) e non della terza Camera civile, che tuttavia se ne occupa in applicazione dell’art. 48 lettera c cifra 2 LOG. 4.