Con il reclamo, incentrato invero sull’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile - presupposto necessario per l’ammissibilità del gravame -, il reclamante non contesta la necessità di assumere le prove in questione e neppure rileva l’esistenza di un manifestamente errato accertamento dei fatti o un’errata applicazione del diritto da parte del primo giudice, sostenendo invece che il mancato immediato accertamento della rendita da parte della Cassa Pensione __________ a favore di CO 1 è costitutivo di ritardata giustizia. Seppure all’origine del preteso diniego di giustizia v’è una decisione ordinatoria processuale, il reclamo è quindi fondato sull’art. 319 lettera c CPC.