L’ammissibilità delle impugnazioni deve di conseguenza essere esaminata in applicazione del sistema d’impugnazione del CPC svizzero. 3. Il Pretore ha stabilito che CO 1 deve dapprima produrre, quando ne sarà in possesso, la decisione dell’Ufficio di assicurazione invalidità cantonale che definisce il suo grado di invalidità e in seguito la documentazione attestante le rendite di primo e secondo pilastro che le spettano. La decisione, che disciplina l’ordine di assunzione delle prove, è una decisione ordinatoria processuale giusta gli art. 124 e 154 CPC. In applicazione degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett.