Dal canto suo l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione, ciò che vale non solo per le decisioni che pongono fine al procedimento o incidentali, bensì anche per ogni altra decisione processuale segnatamente le decisioni ordinatorie processuali. L’ammissibilità delle impugnazioni deve di conseguenza essere esaminata in applicazione del sistema d’impugnazione del CPC svizzero. 3.