Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), il cui art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente. Di conseguenza, il procedimento in questione essendo stato avviato con petizione 24 novembre 2004, in applicazione del diritto transitorio del CPC, allo stesso è da applicare il CPC-TI (art. 404 CPC), riservati i temi oggetto degli art. 407a, 407b e 407c CPC. 2. Dal canto suo l’art. 405 cpv.