Con sentenza 17 maggio 2013 il Pretore si è pronunciato sulle domande delle parti e ha sciolto il matrimonio per divorzio e deciso sulle relative conseguenze accessorie. Impugnata da entrambe le parti, la decisione è stata parzialmente confermata con sentenza 9 dicembre 2015 della prima Camera civile del Tribunale d’appello, che ha nondimeno rinviato l’incarto al primo giudice affinché statuisse nuovamente in merito alla liquidazione del regime dei beni, all’indennità adeguata giusta l’art. 124 cpv. 1 CC per CO 1 e al contributo alimentare da lei rivendicato dopo il divorzio.