{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2020-07-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2019-38_2020-07-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=130958&nX40_KEY=4921595&nTrefferzeile=16&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "465b8007f93f58ae1f168023f2ecdafc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2019.38"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 20.07.2020 13.2019.38"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diritto transitorio. 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Nella misura in cui si muove nel solco di quella decisione, non si può rimproverargli una ritardata giustizia.\n8. A mero titolo aggiuntivo si rileva che il reclamante non otterrebbe causa vinta nemmeno laddove, tenuto conto dei soli effetti della decisione ordinatoria processuale qui impugnata, la si volesse equiparare ad una decisione di sospensione ai sensi dell’art. 126 cpv. 1 CPC, censurabile anch’essa con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello entro il termine di dieci giorni in applicazione degli art. 126 cpv. 2, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG, per applicazione errata del diritto (art. 320 CPC lett. a) e accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).\n8.1 Giusta l’art. 126 cpv. 1 prima frase CPC il giudice può sospendere il procedimento se motivi d’opportunità lo richiedono. Ciò è segnatamente il caso quando la decisione dipende dall’esito di un altro procedimento. Se non già prevista da una norma di legge specifica, il giudice gode di un ampio margine di decisione, fermo restando che la sospensione deve pur sempre restare un provvedimento eccezionale da pronunciare qualora la procedura ne risulti semplificata e, nel dubbio, ha da prevalere il principio di celerità della causa in corso (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 4 ad art. 126; Gschwend, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 2 ad art. 126; Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen ZPO, 3a ed., 2016, n. 4 ad art. 126; Weber, in: Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 1 e 2 ad art. 126 CPC; Frei, in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 6 ad art. 126). Per la sospensione dev’esserci un motivo oggettivo, da ponderare tenuto conto dei contrapposti interessi delle parti, tale da prevalere sull’imperativo di speditezza dei procedimenti giudiziari e amministrativi (art. 29 cpv. 1 Cost., 124 cpv. 1 seconda frase CPC; Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 126; Gschwend, op. cit., n. 2 ad art. 126; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op. cit., n. 1 ad art. 126; Frei, op. cit., n. 1 ad art. 126 CPC). L’esistenza di un procedimento parallelo può giustificare la sospensione se evita di giungere a decisioni contraddittorie, in particolare dandosi conflitti di competenza, oppure se risolve questioni pregiudiziali (Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 126; Gschwend, op. cit., n. 1 ad art. 126; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op. cit., n. 4 segg. ad art. 126; Frei, op. cit., n. 3 seg. ad art. 126).\n8.2 Ciò posto, in un contesto che ancora impone oggettivi chiarimenti pregiudiziali per la definizione dell’eventuale contributo alimentare alla convenuta dopo il divorzio - segnatamente il grado d’invalidità dal 1° settembre 2016 in poi e il nuovo conteggio retroattivo e futuro delle relative rendite di primo e secondo pilastro (sopra, consid. C e 6.3) - la decisione del primo giudice di attendere le conclusioni dell’Ufficio di assicurazione invalidità troverebbe comunque spiegazione in un’ottica di opportunità, senza cadere in un eccesso o abuso dell’ampio margine di apprezzamento di cui dispone. Pertanto, in definitiva, non sono neppure ravvisabili elementi a sostegno di un’errata applicazione dell’art. 126 cpv. 1 CPC rispettivamente di un manifestamente errato accertamento dei fatti, e da questo punto di vista il reclamo sarebbe stato respinto poiché infondato.\n9. Le spese processuali del reclamo, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è stabilita in fr. 250.–, già anticipati dal reclamante. Non si assegnano ripetibili alla controparte che, rimettendosi al giudizio di questa Camera, non ha resistito al reclamo.\n10. Il reclamo, stante il giudizio di inammissibilità e, comunque sia, non ponendo questioni di principio, può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 e lett. b cifra 3 LOG).\nPer i quali motivi,\npronuncia: 1. Il reclamo 6 maggio 2019 di RE 1 è inammissibile.\n2. Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 250.– e già anticipate dal reclamante, restano a suo carico. Non si assegnano ripetibili.\n3. Notificazione:\n|\n|\n– ; – .\n|\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.\nPer la terza Camera civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nPoiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF."}